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Domande frequenti (FAQ)


A chi è rivolto l’obbligo ECM
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I destinatari dell’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo. A partire dal 2018, l’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione all’Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione. Per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione professionale prima del 2018, l’obbligo parte dal 01/01 dell’anno successivo al conseguimento del titolo abilitante. 

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?
L’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale/conseguimento del titolo abilitante e sussiste finché il professionista esercita la professione. In ogni caso, tale obbligo è calcolabile solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, non soggetto né all’obbligo né alla certificazione ECM.

Sono iscritto all’Albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì. Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

Dove posso visualizzare e gestire la mia situazione crediti?
Per visualizzare i crediti registrati nell’anagrafe ECM occorre accedere alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. Si ricorda che per l’accesso è necessario essere in possesso di uno SPID (identità digitale) o della Carta d’Identità Elettronica.

Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?
I crediti ottenuti tramite corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S., entro 90 giorni dalla data dell’evento accreditato.

Quando posso segnalare partecipazioni a corsi ECM che non risultano sul portale Co.Ge.A.P.S.?
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero obbligo formativo (150 ECM) in modalità FAD.

Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM per ogni anno o tutti i crediti in un anno. L’importante sarà averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).

Qual è la decorrenza dell’obbligo ECM per gli iscritti agli Elenchi Speciali?
La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 15/04/2022 stabilisce la decorrenza al 01/01/2023 dell’obbligo in materia di formazione continua in medicina per gli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019.
Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM entrerà in vigore a partire dal prossimo triennio 2023-2025. Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM in passato, precisiamo che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso.  Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il testo della delibera QUI.

Gli iscritti all’Elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti sono soggetti all’obbligo ECM?
Gli iscritti all’Elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti, in base al DM 9 agosto 2019, non sono professionisti sanitari e non sono pertanto soggetti all’obbligo di formazione continua. Lo chiarisce l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS) in un documento ufficiale (disponibile QUI) destinato alla Federazione Italiana Massofisioterapisti.

Anche i liberi professionisti sono tenuti all’adempimento dell’obbligo ECM?
La formazione continua è un obbligo per tutti gli operatori sanitari, a prescindere dalla forma contrattuale o dal regime professionale.

Sono un TSRM. A quanto ammontano i crediti ECM da acquisire in materia di radioprotezione?
Per il triennio 2020-2022 sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

In ottemperanza all’art. 162 del DL 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, recentemente pubblicata sul portale AgeNaS e disponibile a questo LINK.

Si rammenta infatti che, per il triennio 2020-2022, sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i Professionisti Sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

La Commissione offre ai Professionisti Sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti tramite eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce, indicando in autonomia, all’interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili, gli eventi formativi riconducibili alla radioprotezione del paziente.

Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del DL 101/2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad es., se un TSRM ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria di crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente (10%) sarà calcolata sui 120 crediti, per un ammontare di 12 crediti totali.

La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che, entro un limite massimo del 50%, arrotondato a unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione potranno essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un TSRM deve acquisire i 150 crediti ECM nel corso del triennio 2020-2022, 15 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 7,5 potranno essere acquisiti tramite autoformazione. In quest’ultimo caso il professionista sanitario è tenuto a precisare, tramite l’apposita funzione sulla piattaforma CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020”.

 

Da quando decorre l’obbligo ECM per gli iscritti a partire dal 2020?
Su specifica volontà della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, i professionisti che si sono iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP a decorrere dall’anno 2020 incluso vengono considerati dalla piattaforma CoGeAPS come professionisti “neo-abilitati all’esercizio della professione”. In virtù di ciò, l’obbligo formativo ECM decorrerà dall’anno solare successivo a quello della prima iscrizione all’Ordine professionale e i crediti ECM acquisiti antecedentemente a questa data non verranno conteggiati.

Le ricordiamo che, vista l’attuale situazione, i trienni formativi antecedenti alla data di iscrizione all’Ordine professionale risultano non soggetti all’obbligo ECM e, di conseguenza, certificabili, come si evince dalla piattaforma CoGeAPS.

Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus COVID-19?
Sì. La Legge n.77 del 17 luglio 2020 ha disposto l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, approvando l’estensione a tutti i professionisti sanitari coinvolti nella pandemia del bonus ECM. In base all’articolo sopra citato, i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (quindi, se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
Segnaliamo che le modalità di attribuzione del Bonus sono in via di definizione. Si attendono indicazioni operative da parte degli Enti competenti a livello nazionale. Gli aggiornamenti saranno resi pubblici non appena disponibili.

Quali sono i termini per il recupero e lo spostamento dei crediti formativi ECM?
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito spostare i crediti acquisiti per saldare il fabbisogno mancante, grazie alla partecipazione a eventi con “data fine evento” entro il 31 dicembre 2021. Lo spostamento può essere eseguito fino al 30 giugno 2022, in autonomia, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. Segnaliamo che i crediti possono essere spostati solo dal triennio attuale al precedente e non è possibile spostarli, invece, dai trienni precedenti a quelli successivi. Rileviamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016 esclusivamente nel caso in cui professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza per il triennio 2017-2019.

Sono previsti esoneri ed esenzioni per il professionista sanitario?
Sì e devono essere inseriti autonomamente dal professionista direttamente sul portale Co.Ge.A.P.S.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, pertanto eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No. L’esenzione comporta una sospensione temporanea dall’obbligo ECM, perciò le partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all’Ordine, durante il quale ancora non sussiste l’obbligo di acquisire i crediti ECM, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Durante il primo anno di iscrizione all’Ordine non vige ancora l’obbligo di ottenere i crediti, pertanto i crediti acquisiti prima della decorrenza di tale obbligo non verranno considerati.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta sanzioni?
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala, tuttavia, che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.